giovedì 18 luglio 2013
RIFIUTI BRUCIATI NEI CEMENTIFICI, E LE CENERI?
Come ormai tutti sapete l'Italia ha varato nuove normative che permettono di bruciare i rifiuti (CSS) nei cementifici.
Più volte ci siamo detti contrari a questo modo di trattare i rifiuti perché si distrugge materia prima inquinando l'aria. C'è anche un'altro motivo per essere contrari a questo sistema:ci sono buone probabilità che una parte delle ceneri finisca nel cemento.
A questo link trovate un video del Prof. Montanari che parla proprio di questo argomento.
http://www.youtube.com/watch?v=V5dZzJ095Q8
mercoledì 10 luglio 2013
Raccolta firme Legge Rifiuti Zero
Il comitato Rifiuti Zero No Inceneritori di Spoleto sostiene la legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero (www.leggerifiutizero.it).
Iniziamo quindi la campagna per la raccolta firme, per questo abbiamo allestito un banchetto per la raccolta delle firme per:
Domenica 14 luglio, dalle 09 alle 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 in corso Mazzini (largo Ferrer) in occasione del mercatino dell'usato
Per cambiare serve anche la tua firma.
Sostieni la campagna di raccolta firme, gli incaricati del comitato sono a disposizione per spiegare l'oggetto della legge.
Questa legge è una delle armi per evitare che il decreto legge sul CSS consenta di bruciare i rifiuti nelle cementerie. Aiutaci ad evitare un nuovo scempio.
Sarà possibile rinnovare la tessera del comitato per l'anno 2013.
Comitato Rifiuti Zero No Inceneritori Spoleto
giovedì 4 luglio 2013
ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA NEI CONFRONI DELLA V.U.S., DELL'ATI3 E DEI COMUNI ASSOCIATI
Si
è svolta questa mattina (giovedì 4 luglio) la conferenza stampa indetta dall’L’Osservatorio
Rifiuti Valle Umbra Sud, formato dalle associazioni Cittadinanzattiva Assemblea
di Foligno, Cittadinanzattiva Assemblea di Spoleto, Legambiente Circolo di
Foligno, Legambiente Circolo di Spoleto, Comitato Rifiuti Zero Spoleto No
inceneritori.
L’oggetto
della conferenza stampa è stato l’atto di messa in mora e diffida nei confronti
della V.U.S., dell’ATI3 e di tutti i comuni associati alla stessa in merito
alla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.
Di
seguito il testo integrale della diffida:
ATTO
DI MESSA IN MORA E DIFFIDA
L’Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud, formato dalle associazioni Cittadinanzattiva Assemblea di
Foligno, Cittadinanzattiva Assemblea di Spoleto, Legambiente Circolo di
Foligno, Legambiente Circolo di Spoleto, Comitato Rifiuti Zero Spoleto No
inceneritori, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti Giuseppe Mondi,
Guido Grossi, Gianfranco Anzuideo, Francesco Simone Forlani e Marco Capoccia;
PREMESSO
CHE
L’Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud è stato costituito dalle predette associazioni allo scopo di
esercitare attività di sorveglianza e controllo pubblico, diffuso e
continuativo sulle modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nella Valle Umbra
Sud ed, in particolare, sotto il profilo della rispondenza delle modalità
concrete di esercizio della predetta attività alle normative comunitarie, nazionali vigenti e regionali vigenti ed agli
strumenti di programmazione quali il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) e
il Piano d'Ambito (PdA).
L’Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud e le singole associazioni, gruppi informali e cittadini
consapevoli che ne fanno parte, ritengono opportuno e necessario monitorare le
strategie e le azioni intraprese dalle istituzioni locali e dal soggetto
gestore del servizio al fine di verificare il rispetto della “tabella di
marcia” approntata per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata posti dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In particolare,
la predetta normativa prevedeva il raggiungimento entro il 31/12/2012 di un
livello di raccolta differenziata pari al 65% della quantità totale di rifiuti
prodotti.
Allo scopo di porsi come
soggetto propositivo e non solo critico, l’Osservatorio Rifiuti Valle Umbra Sud
vuole essere di stimolo affinché si sviluppino buone pratiche per potenziare o
iniziare specifici progetti a servizio delle comunità locali e del territorio,
ossia azioni dirette a ridurre la quantità dei rifiuti, migliorare la qualità
della frazione organica raccolta, creare percorsi di filiera per la plastica,
gli oli esausti, etc. Quanto precede anche al fine di salvaguardare ed
adeguatamente valorizzare la natura “pubblica” (quantomeno sotto il profilo
della composizione del capitale sociale) del soggetto gestore.
La governance della VUS
spa e molti degli amministratori degli enti locali soci attribuiscono ai rigidi
vincoli normativi, imposti sulle gestioni in house dei servizi pubblici
locali, le cause degli scarsi investimenti effettuati nelle risorse umane e
strumentali necessarie al fine di ottimizzare la raccolta differenziata
mediante un efficiente sistema di porta a porta esteso a tutto il territorio
servito dalla VUS spa.
In proposito non si può
non osservare che i vincoli della vigente normativa si applicano a tutti i
comuni italiani ed a tutte le gestioni in house, anche a quelle come il comune
di Salerno che ha da tempo raggiunto livelli altissimi di RD superiori anche al
70%. È altrettanto vero, di contro, che il Comune di Spoleto ha recentemente
reso nota la propria volontà di destinare le attuali risorse economiche per la
raccolta porta a porta a finanziare il trasporto dei rifiuti alla discarica di
Borgo Giglione.
L’Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud ha in più occasioni avanzato, alle amministrazioni competenti
ed alla VUS spa, richiesta di accedere alla documentazione amministrativa
relativa al servizio di raccolta dei rifiuti e di avere informazioni e
chiarimenti sulle strategie ed i progetti per il raggiungimento degli obiettivi
di RD previsti dalla legge, ricevendo però a riguardo scarsi riscontri e
rilevando soprattutto una mancata disponibilità a cambiare strategia. Quanto
precede rappresenta un chiaro segnale di chiusura da parte dell'amministrazione
pubblica e dei suoi enti strumentali rispetto alle istanze di partecipazione e
di coinvolgimento avanzate dalla società civile, di cui l'Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud è chiara e qualificata espressione.
In questo clima di
chiusura da parte degli Enti locali e della VUS spa non resta altra strada che
quella di porre in essere una forte e clamorosa iniziativa volta a richiamare
tutti i livelli istituzionali e, in generale, i soggetti a vario titolo
coinvolti al rispetto della legge ed ad una chiara assunzione di
responsabilità che implichi un reale cambio di rotta
VISTO
-
l’articolo 11 della Direttiva 19
novembre 2008 n.2008/98/CE a norma della quale ‘gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di
alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti’.
Tale attività deve avvenire attraverso ‘la
costituzione ed il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di
strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi
quantitativi o di altre misure’;
-
il D.Lgs. 205/2010 (‘Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive’) e, in particolare, i suoi
articoli n. 7 e 21 i quali prevedono che l’obiettivo di economicità può e deve
avvenire attraverso l’affidamento esclusivo della gestione della raccolta
differenziata ai Comuni nel territorio dei quali la raccolta medesima deve
svolgersi;
-
l’articolo 205, il comma 1, del
D.Lgs 152/2006 (T.U. in materia ambientale), che impone in ogni Ambito
Territoriale Ottimale debba essere assicurata una raccolta differenziata dei
rifiuti urbani pari alla percentuale minima del 65% dei rifiuti prodotti entro
il 31 dicembre 2012;
-
l’articolo 205, comma 3, del
D.Lgs. 152/2006 in cui sono previste gravi sanzioni per quei Comuni che non
raggiungono gli obiettivi indicati al precedente comma 1, ossia
un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica a carico dell'Autorità d'ambito, nel caso in cui a livello di ambito
territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti;
-
l’articolo 198 del D.Lgs.
152/2006 che impone al Comune di concorrere a disciplinare la gestione
dei rifiuti con apposito regolamento che, tra l’altro, stabilisca le misure
necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento della raccolta
differenziata;
-
la Legge Regionale n. 11 del 13
maggio 2009 che, all'art 3, impone alla Regione di:
o verificare
il raggiungimento dell'obiettivo di cui all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006,
obiettivo peraltro così prefissato anche dalla stessa Legge Regionale all'art.
20;
o irrogare
sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta
differenziata conseguiti dai Comuni. In particolare, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi come individuati dal T.U. del 2006 e dalla Legge
Regionale, la Regione deve applicare a ciascun ATI una sanzione da euro 2 a
euro 5 per ogni tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza
rispetto agli obiettivi prefissati (art. 21);
all'art 7, assegna ai Comuni
le funzioni di controllo sul corretto conferimento da parte dei
cittadini dei rifiuti e di promozione e conclusione di accordi con
organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle
azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti;
all’art. 8 impone all’ATI l’obbligo,
tra l’altro, di organizzare il servizio di gestione integrata e di definire
gli obiettivi da perseguire; di effettuare il monitoraggio
sull’attuazione del piano d’ambito con particolare riferimento all’evoluzione
dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria; di trasmettere
alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato
di attuazione del piano di ambito;
CONSIDERATO
che se la Comunità
d’Ambito è composta dai Comuni, l’ATI è, senza dubbio, un soggetto giuridico ed
operativo diverso dai singoli Comuni che lo compongono; esso ha certamente
competenze di organizzazione e coordinamento nella gestione dei rifiuti urbani,
ma, per espressa norma di legge, permangono in capo ai Comuni competenze
esclusive sulla raccolta differenziata che si affiancano a quelle esercitate
dall'ATI.
Che anche in una recente
sentenza della Corte dei Conti, Sez. Liguria (Sent. n. 83/2013), si è affermato
che l'attribuzione dell'attività di gestione del servizio ad un soggetto terzo
non esonera gli amministratori e i dirigenti amministrativi degli enti locali
dall'obbligo di svolgere “legittime e doverose attività volte al
miglioramento ed al costante monitoraggio del livello qualitativo e
quantitativo del servizio di raccolta differenziata”. La medesima pronuncia
della Magistratura contabile ha altresì affermato che è compito degli amministratori
locali predisporre un'adeguata informazione agli utenti circa i vantaggi della
raccolta differenziata per l'ambiente e la salute e coinvolgere attivamente gli
stessi per una efficace gestione del servizio, mediante la prescrizione di
azioni concrete in capo agli utenti e predisponendo opportuni controlli e
conseguenti strumenti sanzionatori.
Che, a mente della
sentenza della Corte dei Conti sopra citata, è configurabile una responsabilità
patrimoniale in capo ad amministratori e dirigenti degli enti locali in solido
con amministratori e dirigenti del soggetto gestore del servizio di raccolta
dei rifiuti, per i danni provocati ai Comuni in conseguenza del mancato
raggiungimento dei livelli di RD previsti dalla legge sotto il profilo dei
costi sostenuti dagli enti per il conferimento in discarica dei rifiuti non
differenziati.
Che la Valle Umbra Servizi
è il gestore in house del servizio rifiuti che si occupa della raccolta,
del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, dello spazzamento e, dopo la
fusione con la società controllata CentroAmbiente Spa, della gestione degli
impianti di smaltimento rifiuti.
Che ad oggi si registra la
mancata estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta a tutte
le Aree ad Intensità dei Comuni (a partire dai centri storici delle città) con
domiciliazione della frazione organica, così come previsto dal Piano d’Ambito
ATI 3 e meglio specificato dalla successiva integrazione approvata
dall’assemblea ATI3 con deliberazione n. 4 del 28/03/2012.
Che alla data del
31.12.2012 nell'ambito territoriale n. 3 non è stato raggiunto (e non lo è
tuttora) l’obiettivo minimo del 65% della raccolta differenziata imposto dalla
vigente legislazione e che, pertanto, verranno inevitabilmente irrogate le
sanzioni previste dalla legge in relazione al mancato raggiungimento del
predetto obiettivo. Sanzioni che, verosimilmente, verranno scaricate sulle
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti e delle imprese,
cui di certo non può essere imputata alcuna responsabilità circa il mancato
raggiungimento degli obiettivi di RD e la non efficiente organizzazione del
servizio.
Che l’accordo attualmente
vigente tra ATI 2 e ATI 3 che consente al secondo il conferimento dei rifiuti
prodotti nel proprio ambito territoriale presso la discarica di Borgo Giglione,
la cui scadenza era prevista per il 30.6.2013, a quanto risulta, è stato
prorogato ed è stato previsto il conferimento dei rifiuti dell'ATI 3 anche
presso i siti di Belladanza ed Orvieto.
Che è stata avanzata una richiesta
di autorizzazione ad una volumetria aggiuntiva per la discarica di S. Orsola.
* *
* * *
Tutto ciò premesso e
considerato,
L’Osservatorio Rifiuti
Valle Umbra Sud e le singole associazioni che lo compongono: Cittadinanzattiva
Assemblea di Foligno, Cittadinanzattiva Assemblea di Spoleto, Legambiente
Circolo di Foligno, Legambiente Circolo di Spoleto, Comitato Rifiuti Zero
Spoleto No inceneritori
INVITANO
E DIFFIDANO
- i soggetti in indirizzo, nell’ambito
delle rispettive competenze, a porre in atto ogni intervento utile ad
assicurare il raggiungimento dei limiti di raccolta differenziata fissati
dal Piano di Ambito e garantire il pieno rispetto di quanto indicato in
quest’ultimo documento;
- i Comuni dell'ATI 3, i quali hanno
deliberato il 5.10.2012 l'affidamento alla VUS la gestione del servizio
rifiuti (fino al 2027) pur in presenza di una evidente e ripetuta
inadempienza della società di gestione rispetto al raggiungimento degli
obiettivi di legge e che, nell'ambito dell'assemblea dei soci della Valle
Umbra Servizi spa, nominano gli amministratori ed in generale il
management della predetta società,
ad esercitare tutti i
poteri conferiti loro dalla legge affinché vengano accertate tutte le
responsabilità circa il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dalla
legge e vengano posti a carico dei singoli soggetti responsabili di tale
inadempimento gli oneri economici derivanti dall'applicazione delle sanzioni da
parte della Regione ed i maggiori costi sostenuti dai Comuni per il conferimento
in discarica dei rifiuti indifferenziati;
- che vengano rese note, allo scrivente
Osservatorio ed alla popolazione tutta, le azioni che si intende adottare
al fine del raggiungimento degli obiettivi di RD previsti dalla legge e le
altre misure sopra richieste;
- che vengano rese note, allo scrivente
Osservatorio ed alla popolazione tutta, le effettive ragioni della
perdurante inefficienza del servizio ed il sostanziale mancato
raggiungimento della soglia di legge del 65% di raccolta differenziata nel
termine previsto dalla legge (31.12.2012);
- che vengano rese note, allo scrivente
Osservatorio ed alla popolazione tutta, le soluzioni che i Comuni ATI
e VUS spa intendono adottare al
fine di elevare le percentuali di raccolta differenziata e le modalità per
migliorare la qualità delle frazioni merceologiche raccolte;
- che vengano rese note, allo scrivente
Osservatorio ed alla popolazione tutta, le modalità di conferimento in
discarica dei rifiuti che verranno adottate successivamente alla scadenza
dell’accordo attualmente vigente tra ATI 2 e ATI 3 (prevista per il
30.6.2013 e, a quanto risulta, ulteriormente prorogato) relativo al
trasferimento alla discarica di Borgo Giglione (nonché a quelle di
Belladanza e Orvieto);
- che venga reso noto, allo scrivente
Osservatorio ed alla popolazione tutta, lo stato delle richieste avanzate
in relazione all’autorizzazione ad una volumetria aggiuntiva per la
discarica di S. Orsola.
CON
ESPRESSO AVVERTIMENTO
che in caso di mancato
adempimento a quanto precede, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della
presente, l’Osservatorio Rifiuti Valle Umbra Sud si riserva di agire innanzi a
tutte le sedi competenti, istituzionali e giudiziarie, compresa la magistratura
contabile, per la miglior tutela degli interessi della popolazione, degli
utenti e delle istituzioni locali.
mercoledì 3 luglio 2013
Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge per la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nell'ATI3
Giovedì 4 luglio ore 11,00 Spoleto via dei Filosofi 87 Biblioteca Montagne di Libri conferenza stampa di presentazione e illustrazione della diffida
intervengono:
Giuseppe Mondi e Guido Grossi di Cittadinanzattiva
Gianfranco Anzideo e Francesco Simone Forlani di Legambiente
Marco Capoccia del Comitato Rifiuti Zero di Spoelto
Avv. Luca Ceccarelli
Nota dell'ISDE sul C.S.S.
ISDE PerugiaIl PresidenteNel pomeriggio di ieri, 2 luglio 2013, sono stati inaugurati a Perugia gli impianti Scer (Sistema di climatizzazione da energie rinnovabili) presso un’azienda della zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte: si tratta, tra gli altri, di macchinari alimentabili con combustibile solido secondario (Css) derivante da rifiuti ed assimilato alle Bio-Masse per decreto dell’ex ministro Dott.Clini (n.22 del 14/02/2013 operativo dal 29/03/2013).L’Isde, fin dalla sua formazione, è impegnata a mettere in guardia il mondo scientifico, le realtà imprenditoriali e l’opinione pubblica sui rischi derivanti da strumenti di generazione energetica che utilizzino la combustione. Qualsiasi materiale con questo processo subisce una disaggregazione molecolare per azione della temperatura con relativa dispersione in atmosfera di fumi di risulta ed immancabile residuo in polvere nella camera di combustione.In riguardo a ciò va ricordato che non è possibile valutare l'eventuale danno e quindi calcolare il Rischio Biologico di Malattia producibile dalla combustione di un materiale di cui non si conosce -e non si può conoscere- la composizione chimico fisica a causa della sua natura di derivato da qualcosa che, non ancora prodotto, sarà consumato e scartato in futuro.Gli elementi che vengono indicati come “rifiuti” sono la risultante di una pluralità dimateriali, solo ipotizzabili nella natura e nelle percentuali di composizione molecolare.E' evidente che la Vis (Valutazione di Impatto sulla Salute), procedura elettivamente disposta a tutela preventiva della salute dei cittadini, non è nemmeno ipotizzabile nel caso del Css (Combustibile solido secondario… da rifiuti).Un’affermazione per la quale attendiamo smentita in qualsiasi sedeMaurizio VeneziPresidente Isde Perugia
sabato 29 giugno 2013
CSS (combustibile solido secondario): la verità

Venerdì 28 giugno, alle ore 11 presso la sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni (sede del consiglio regionale dell’Umbria) conferenza stampa-dibattito “LA VERITA SUL CSS“ in risposta al convegno di venerdì 21 giugno, tenutosi presso la sede di Confindustria di Perugia su: “Rifiuti: problema o opportunità? la soluzione CSS“.
Ecco il documento sul CSS stilato dal Coordinamento Regionale dell’Umbria “RIFIUTI ZERO” : “LA VERITA’ SUL CSS“
PRECISAZIONE PRELIMINARE: CSS è un termine usato solo per togliere la parola “RIFIUTO” da quello che è stato definito fino a ieri: CDR (in pratica CDR=>CSS)
- L’art 216 del TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE del Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994, definisce i CEMENTIFICI centrali termoelettriche, inceneritori, fonderie… : INDUSTRIE INSALUBRI di CLASSE I. Laconvenzione sottoscritta dall’Unione Europea, che va sotto il nome di CONVENZIONE DI AARHUS e in vigore dal 30 ottobre 2001, sancisce di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull’ambiente, la successiva presa d’atto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-416/10 Jozef Križan e a. / Slovenská inšpekcia životného prostredia) in cui viene stabilito che “Ai sensi della Convenzione di Aarhus, ove venga avviato un processo decisionale in materia ambientale, il pubblico interessato deve potervi partecipare sin dall’inizio, vale a dire DAL MOMENTO IN CUI TUTTE LE ALTERNATIVE SONO ANCORA PRATICABILI E TALE PARTECIPAZIONE PUÒ AVERE UN’INFLUENZA EFFETTIVA. Il Comunicato stampa n.1/13, Lussemburgo, 15 gennaio 2013 dice che “… in via di principio, il pubblico deve poter consultare gratuitamente tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale e deve poter contestare in sede giurisdizionale la legittimità di qualsiasi decisione adottata al termine di tale processo”.
- La presa d’atto dei limiti emissivi espressi nel documento delle direttive europee sulle emissioni (Documento di riferimento sulle BAT per gli inceneritori). Da tale documento si possono comparare i limiti di emissione per gli Inceneritori e confrontarli con quelli dei Cementifici [Reference Document on the Best Avalaible Tecnology (BAT) for Waste inceneration - agosto 2006 (602 pagine): http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wi_bref_0806.pdf] Prendendo per esempio, le polveri, i limiti per un inceneritore sono inferiori a 10 mg/Nm3 (normal metro cubo unità di misura per i gas) mentre per un cementificio è ammesso un limite tra 20 e 80 mg/Nm3.
Decreto Ministeriale 6 luglio 2012
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf Il DM ha stabilito la trasformazione del CDR (Combustibile da Rifiuti) in CSS(Combustibile Solido Secondario) surclassando di fatto tutte le normative, vista la “scomparsa” dalla denominazione della parola “RIFIUTI”. Nonostante ciò alle pagg 59 e 60 del DM nella tabella 6.A (con tanto di CODICE CER = Catalogo Europeo dei Rifiuti) è ben evidente che SEMPRE di RIFIUTI, si sta parlando. In questa tabella, tra le 53 tipologie di RIFIUTI CHE VANNO A COSTITUIRE IL CSS RITROVIAMO, per citarne alcuni: - SCARTI DI TESSUTI ANIMALI - RIFIUTI PLASTICI - FECI ANIMALI, URINE E LETAME…- RIFIUTI PRODOTTI DALL’ESTRAZIONE TRAMITE SOLVENTI – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI – RIFIUTI DA MATERIALI COMPOSITI (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) - PITTURE E VERNICI DI SCARTO… – CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA contenenti o non contenenti argento o composti dell’argento – LIMATURE E TRUCIOLI DI MATERIALE PLASTICO – PNEUMATICI FUORI USO – PLASTICA … ASSORBENTI IGIENICI – FLUFF/FRAZIONE LEGGERA E POLVERI … ecc. Mentre, a pag 39 e seguenti sempre del DM 6 luglio 2012 si parla nei vari allegati di INCENTIVI e relativi connessi:
- ALLEGATO 1: Vita utile convenzionale, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI
- ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI
- (pag 43) DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO
In tutta questa vicenda, quello che ha fortemente meravigliato è che la vicenda CSS è proseguita non tenendo conto del parere negativo della commissione della Camera, ma addirittura a CAMERE SCIOLTE! Infatti nell’ottobre 2012 arriva il “famoso”DECRETO CLINI, pubblicato in G. U. con OPERATIVITA’ dal 29 Marzo 2013: “MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -DECRETO 14 febbraio 2013 , n. 22 – Regolamento recante disciplina della CESSAZIONE della QUALIFICA di RIFIUTO di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061) (GU n.62 del 14-3-2013 )”. Tutto ciò confermato dallo stesso Clini, già nell’intervista del 13 febbraio 2012 a G. Iasparra “ il Ministro Corrado Clini invece ha già detto che si andrà avanti anche se la Camera ha espresso parere contrario non vincolante sul DPR.Sull’argomento stanno infatti viaggiando in parallelo due provvedimenti che si differenziano per specifiche tecniche diverse. Nel secondo caso si tratta di un decreto ministeriale che va avanti lo stesso” . E……….NONOSTANTE L’EUROPA DICA BEN ALTRO!!!! come stabilito all’art 32 del VII PAA (Settimo Programma di Azione in materia Ambiente): “DIVIETO DI INCENERIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI RICICLABILI o COMPOSTABILI“. Nel convegno della Confindustria, invece, è stato dichiarato che il 18% dei rifiuti NON E’ riciclabile. Noi del coordinamento rifiuti zero ci meravigliamo che in Confindustria non si conosca l’attività svolta da una loro collega imprenditrice, CARLA POLI, Amministratore Delegato del Centro Riciclo Vedelago! In questa azienda (oltre 60 dipendenti) da anni (vedi servizio del Sole 24 ore del 15 maggio 2008) si ricicla proprio quella quota di rifiuti che era ritenuta irriciclabile, ma che invece, mediante un sistema brevettato di estrusione per attrito, viene utilizzata, per la produzione di SABBIA sintetica utilizzata sia come sabbia da mescolare al 20% con il cemento per farne blocchi da costruzione, sia per la produzione di mobili da esterno. Detto ciò E’ LEGITTIMO PER I CITTADINI PORSI QUESTE DOMANDE:
- I CEMENTIFICI (centrali termoelettriche, fornaci ecc) UTILIZZANDO IL CSS NON SAREBBERO PIU’ INDUSTRIE INSALUBRI?
- IN TERMINI DI SALUTE, CON L’UTILIZZO DEL CSS, C’E’ UNA MAGGIORE SICUREZZA PER LA SALUTE?
**********
A proposito dell’impatto degli inceneritori sulla salute, dal 29-30 novembre 2007 ARPA Piemonte, a Torino organizzò il congresso: ”Gli impianti di termovalorizzazione di RSU: aspetti tecnologici“. Andando al link: http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2007/comba.pdf si può visionare la presentazione: “Review di studi e conoscenze disponibili sull’impatto” (Impact studies review) di Pietro Comba e Lucia Fazzo dell’Istituto Superiore di Sanità, la slide n 21 riporta i dati epidemiologici di diversi studi italiani riguardanti le conseguenze sulla salute delle popolazioni vicine agli inceneritori. Pertanto, SE GLI INCENERITORI CHE HANNO LIMITI DI LEGGE MOLTO PIÙ RESTRITTIVI, PRESENTANO QUESTE CRITICITÀ PER LA SALUTE NON E’ LOGICO CHIEDERSI: “QUESTI IMPIANTI IN CUI SI VUOL UTILIZZARE COME COMBUSTIBILE IL CSS, NON COMPORTANO DEI RISCHI MAGGIORI PER LA SALUTE?
Per tutto quanto detto richiamiamo anche il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE che NON SOLO VÀ TENUTO PRESENTE MA DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE APPLICATO DA OGNI SINDACO, ricordando che ogni Sindaco È LA PRIMA AUTORITÀ SANITARIA DEL SUO COMUNE. Visto che il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, secondo la Commissione Europea, può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, (anche) se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione. La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi; la valutazione dei dati scientifici disponibili; l’ampiezza dell’incertezza scientifica. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_it.htm
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DOCUMENTO dei Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia) sull’uso del CSS nei cementifici (contributo di Agostino di Ciaula)
- Il 23 gennaio 2013 è arrivata alla Camera la proposta di legge denominata “Utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) nei cementifici”. Questa pratica è economicamente conveniente SOLO per l’imprenditoria di settore, mentre gli SVANTAGGI per i cittadini sono enormemente maggiori rispetto ai benefici. Quei benefici che invece potrebbero essere ottenuti con metodi alternativi e più sostenibili, tra l’altro indicati fortemente dalla stessa UE.
- I cementifici sono impianti industriali comunque altamente inquinanti (INDUSTRIE INSALUBRI DI CLASSE I) già senza l’uso dei rifiuti come combustibile [1] considerando che i limiti di legge per le emissioni dei cementifici sono enormemente più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori. A mo’ di esempio, considerando solo gli NOx (ossidi di Azoto), per un inceneritore il limite di legge è 200 mg/Nmc, mentre per un cementificio è tra 500 e 1800 mg/Nmc. Inoltre, un cementificio produce di solito almeno il triplo di CO2 rispetto a un inceneritore. La lieve “amplificata” riduzione dei gas serra ottenuta dalla sostituzione parziale dei combustibili fossili con i rifiuti, ridurrebbe le emissioni dei cementifici in maniera scarsamente significativa, considerata l’esorbitante produzione annua di CO2 da parte di questi impianti che, secondo i dati del registro europeo delle emissioni inquinanti (E-PRTR), ammonta in Italia a circa 21.237.000 tonnellate/anno.
- La combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di questi impianti, in particolare in merito alla emissione di diossine/composti organici clorurati [2-4] (=Composti Organici Totali o Composti Organici Volatili) e metalli pesanti [5]. La produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati [6]. Riguardo alle diossine, viene sempre detto dagli imprenditori, che le alte temperature dei cementifici diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni di queste sostanze. Tale affermazione non trova riscontro nelle evidenze scientifiche indipendenti, che invece mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento del ciclo produttivo), esse si riaggregano e si riformano [7]. Inoltre, considerata la particolarità chimica delle diossine (che non essendo biodegradabili persistono nell’ambiente, entrano nel ciclo alimentare e in conseguenza di ciò, determinando il cosiddetto: BIOACCUMULO. È stato dimostrato che la combustione di CSS nei cementifici causa un significativo incremento delle emissioni di metalli pesanti [5], in particolare mercurio, estremamente pericolosi per la salute umana. È stato calcolato che la combustione di una tonnellata di CSS in un cementificio in sostituzione parziale di combustibili fossili causa un incremento di 421 mg nelle emissioni di mercurio, 4.1 mg in quelle di piombo, 1.1 mg in riferimento al cadmio [8] che la IARC definisce cancerogeno di classe 1 [http://monographs.iarc.fr /ENG/Monographs/vol100C/mono100C-8.pdf] . Particolari criticità dovute alla tipologia di rifiuti bruciati riguardano anche le emissioni di piombo [9-11].
- L’utilizzo del CSS nei cementifici prevede l’inglobamento delle ceneri tossiche prodotte dalla combustione dei rifiuti nel clinker/cemento prodotto, invece di essere smaltite in discariche speciali come dovrebbe invece essere, essendo esse classificate come rifiuti speciali pericolosi. Questa pratica, inoltre, fa insorgere un’ulteriore considerazione, per rischi potenziali per la salute dei lavoratori [12, 13] che utilizzeranno quel tipo di cemento e anche i possibili rischi ambientali [14-16] per l’eventuale rilascio nell’ambiente di sostanze tossiche. Infine, le caratteristiche fisiche del cemento potrebbero essere alterate dalla presenza di scorie da combustione [17, 18] in modo tale da non rendere quel prodotto universalmente utilizzabile [19].
- La destinazione dei rifiuti a pratiche di incenerimento è contraria alla recente raccomandazione del Parlamento Europeo (A7-0161/2012, adottata a Maggio 2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-
2012-0223&language=EN&ring=A7-2012-0161) di rispettare la gerarchia dei rifiuti e di intraprendere con decisione, entro il prossimo decennio, la strada dell’abbandono delle pratiche di incenerimento di materie recuperabili in altro modo. - L’Italia è la nazione Europea con il maggior numero di cementifici e questi impianti causano conseguenze misurabili sulla salute dei residenti nei territori limitrofi, in particolare in età pediatrica [20]. L’incentivazione e l’agevolazione della combustione dei rifiuti nei cementifici produrrebbe più che significative conseguenze ambientali, sanitarie e quindi economiche solo per l’unico vantaggio economico che va sia ai produttori di CSS che agl’ imprenditori del cemento.
Riferimenti bibliografici
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28 giugno 2013 Coordinamento Regionale dell’Umbria “Rifiuti Zero ” -
Giovanni Vantaggi medico per l’ambiente Isde-Italia
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